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Logo Autorità Regionale per la vigilanza dei servizi idrici

L'Osservatorio Regionale


Art. 22 - Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani

  1. Per assicurare alle istituzioni interessate, alle associazioni degli utenti e dei consumatori adeguate informazioni sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani e sul foro funzionamento, è istituito l'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani di seguito denominato "Osservatorio".
  2. L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 in raccordo anche con gli Osservatori provinciali sui rifiuti istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale).
    In ogni caso effettua:
    1. il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
    2. la raccolta delle convenzioni e delle condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi;
    3. analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
    4. attività di analisi dei livelli di qualità dei servizi erogati;
    5. attività di analisi e comparazione sulle tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
    6. attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi.
  3. L'Osservatorio è autorizzato, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.
  4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche in via informatica, ai dati raccolti e validati e alle elaborazioni effettuate.
  5. Le Agenzie e i soggetti gestori dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani trasmettono periodicamente all'Osservatorio i dati e le informazioni di cui al comma 2.
  6. La Regione, con proprio atto definisce le modalità di funzionamento e la struttura organizzativa dell'Osservatorio.
Osservatorio regionale servizi idrici e gestione rifiuti urbani