Per l’elaborazione di politiche efficaci, per la loro attuazione e, più in generale, per la responsabilizzazione dei cittadini è essenziale poter contare su informazioni affidabili sullo stato dell'ambiente e sui fattori che influenzano i cambiamenti ambientali. Poiché l’ambiente è un bene pubblico che appartiene a tutti, è altrettanto importante che le informazioni ambientali siano ampiamente disponibili e condivise.
Una questione di fondo affrontata dalla direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all'informazione ambientale - la cosiddetta direttiva “Aarhus” - che riconosce ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni ambientali detenute o prodotte dalle autorità pubbliche, comprese le informazioni sullo stato dell’ambiente, sulle politiche e sulle misure adottate, sullo stato della salute e della sicurezza umana, nella misura in cui possa essere influenzato dallo stato dell’ambiente.
In ottemperanza a questa direttiva, le istituzioni sono tenute a diffondere le informazioni ambientali in loro possesso, e i cittadini che chiedono informazioni hanno il diritto di ottenerle entro un mese dalla domanda, senza necessità di dichiarare il proprio interesse. In Italia la direttiva “Aarhus” è stata recepita con il decreto legislativo del Governo n. 195 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”, che ha ripreso - ampliandolo e innovandolo - il precedente decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
Punti innovativi e centrali del decreto sono:
la definizione di informazione ambientale (articolo 2), cioè la definizione di cosa costituisca informazione sullo stato dell’ambiente, che include anche “lo stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici di interesse culturale”;
i cataloghi pubblici dell’informazione ambientale (articolo 4), cioè l’obbligo, per la pubblica autorità, di istituire e aggiornare annualmente appositi cataloghi pubblici dell’informazione ambientale contenenti l’elenco delle tipologie di informazione ambientale detenuta;
la diffusione dell’informazione ambientale (articolo 8), cioè il dovere da parte dell’istituzione di rendere disponibile l’informazione ambientale, avvalendosi anche delle nuove tecnologie, creando una banca dati dedicata.
La Regione Emilia-Romagna ha scelto di attuare il decreto nel modo più ampio possibile, procedendo alla creazione del
Catalogo regionale coordinandosi con Arpa (il Catalogo regionale delle informazioni ambientali è stato approvato con delibera di Giunta 2129 del 20 dicembre 2007). In questo modo si è voluto offrire al cittadino un quadro ampio e integrato dell’informazione ambientale disponibile, con l’obiettivo di accrescerne la trasparenza e di migliorare l’accessibilità. Le informazioni disponibili sono prodotte e conservate dalla Regione Emilia-Romagna e da Arpa nell’ambito del Sira (Sistema Informativo Regionale Ambientale).