
Si tratta del corpo normativo mediante il quale vengono regolamentate le modalità di utilizzazione di territori particolarmente vulnerabili, che sono per questa loro caratteristica sottoposti a vincolo idrogeologico. Discendenti dal R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 (cosiddetta "Legge forestale"), le P.M.P.F. sono oggi formulate e approvate dalla Regione (come previsto dall'art. 13, L.R. 4.9.1981, n. 30).
Tali prescrizioni stabiliscono per boschi, arbusteti, terreni saldi o coltivati, modalità di uso compatibili con la salvaguardia delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (in genere territori collinari e montani nonchè zone dunose prossime alla costa adriatica), al fine di prevenire dissesti, erosione del suolo e degrado.
Articolate in nove titoli e diciannove paragrafi che contengono norme obbligatorie e disposizioni facoltative con funzioni di indirizzo, le prescrizioni sono corredate di definizioni ufficiali sulle aree forestali e sulle forme d'uso e copertura silvo-pastorali, inclusi i termini infrastrutturali riguardanti la viabilità forestale.
Il paragrafo g) delle P.M.P.F. "Tutela dagli incendi, dal vento e da altre avversità atmosferiche" viene aggiornato dal cap. 6 del "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" approvato con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 114 del 02.05.2007, aggiornato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1084 del 26.07.2010 (visualizza il testo del Piano AIB - File pdf - 8004 kB)
Inoltre, con l'art. 63 della Legge Regionale 18.2.2005 n. 6 (File pdf - 240 kB) vengono aggiornate le "Sanzioni in materia di polizia forestale".

