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Dai parchi al sistema regionale delle aree protette : le novita' della nuova legge dell'Emilia-Romagna

Dal 10 febbraio scorso l'Emilia-Romagna ha una nuova legge per "la disciplina e la gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000" come recita il titolo della L.R. n.6/2005. Viene così abrogata la precedente legge n.11 del 1988, approvata ancora prima della legge quadro nazionale n.394/91 , che ha consentito , con buoni risultati, in tutti questi anni di istituire e di fare funzionare ben 13 parchi regionali e 14 riserve naturali regionali.
Attraverso la nuova legge, costituita da ben 72 articoli, la Regione vuole innanzitutto aggiornare le proprie politiche per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale per passare da logiche di protezione puntuali e settoriali a logiche di sistema, di copianificazione e di cooperazione istituzionale con l'obiettivo di interconnettere più armonicamente le politiche speciali a favore delle parti del territorio più ricche di naturalità ,quali sono i parchi e le riserve, con le più generali politiche territoriali improntate alla sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo regionale.
A governare il sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000; sistema che vuole costituire lo strumento di passaggio e l'anello di congiunzione verso la futura costruzione della vera e propria rete ecologica regionale, sarà d'ora in avanti un programma regionale con cadenza triennale.
Attraverso il programma triennale la Regione definirà gli obiettivi, le priorità e le azioni per la gestione del sistema ,sia sotto il profilo finanziario che della individuazione delle nuove aree protette o dei siti di rete natura ,da istituire direttamente o tramite le Provincie.
La nuova legge , pur innovando fortemente alcune parti della passata normativa, ha anche confermato buona parte delle scelte strategiche compiute finora dalla regione in questa materia.
Infatti il Consorzio obbligatorio tra enti locali resta lo strumento giuridico-amministrativo preposto alla gestione dei parchi .
Si ribadisce inoltre anche quanto già contenuto nella precedente normativa circa la pianificazione delle aree protette che ,anche in futuro, continuerà ad essere ricompresa all'interno della pianificazione territoriale di scala provinciale ,pur con una sua specialità normativa , sia procedurale che di contenuti e ispirandosi agli obiettivi generali del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
Quindi specialità si ma non separatezza dal resto del territorio circostante,si alla promozione delle funzioni particolari delle aree protette ma in un quadro che mira a mantenere saldamente unito il tessuto programmatorio e gestionale territoriale.
La legge accresce poi il ruolo delle Provincie, rafforza l'autorevolezza dei parchi ed estende notevolmente le forme di partecipazione dei portatori di interesse , a cominciare dagli operatori agricoli, alla gestione ed alla pianificazione delle aree protette.

 

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